zonizzazione
zonizzazióne s. f. – Nella pianificazione urbanistica, la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali considerate omogenee secondo alcune caratteristiche. Tale suddivisione comporta l’attribuzione a ogni zona di una precisa funzione e destinazione all’interno della pianificazione comunale e conseguentemente la prescrizione di vincoli urbanistici specifici per ogni area. L’istituzione delle zone territoriali omogenee risale al decreto ministeriale 1444 del 2/4/1968 (ma già la l. 1150/1942 introduceva il concetto di zone), che ne individua sei, progressivamente segnate con le lettere dell’alfabeto (A-F): agglomerati urbani di pregio storico-artistico (centro storico) e aree circostanti; aree edificate o parzialmente edificate (più del 12,5% della superficie totale); aree non edificate destinate a nuovi insediamenti abitativi; aree destinate a impianti industriali; aree a uso agricolo; aree destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. La z. viene prevista dal piano regolatore generale del comune e come questo ha validità temporale illimitata. I vincoli da essa imposti, di natura programmatica, riguardano la pluralità indifferenziata di soggetti e beni ricadenti nell’area individuata; essi comportano delle limitazioni solo parziali all’attività edificatoria e, perciò, non prevedono un indennizzo per i proprietari eventualmente danneggiati dal vincolo; anzi, gli stessi beni interessati possono ottenere, tramite la z., una rendita di posizione. A differenza della , i vincoli che essa impone sono di tipo conformativo e non espropriativo, in quanto disposti dal piano regolatore; riguardano prescrizioni di carattere tecnico (indice di edificabilità, altezza e distanza degli edifici, limiti di cubatura, ecc.), vincoli paesaggistico-ambientali, vincoli di destinazione, ecc., che sono apposti automaticamente con l’adozione dello strumento della pianificazione.