affidamento condiviso
(affido condiviso), loc. s.le m. Istituto giuridico che prevede l’affidamento di un figlio a entrambi i genitori separati o divorziati, disgiungendo l’esercizio della potestà genitoriale sulla base degli accordi raggiunti tra i genitori stessi. ◆ L’associazione «Crescere insieme» dà il suo appoggio a Maurizio, sottolineando la sua rinuncia all’affidamento esclusivo, che pure il Tribunale gli aveva riconosciuto: «Nell’affidamento esclusivo è implicito il concetto di proprietà del figlio da parte dei genitori dice Marino Maglietta, presidente dell’associazione. Noi ci stiamo battendo da tre legislature per l’affidamento condiviso. E per il 14 ottobre è fissata una manifestazione nazionale di tutte le associazioni che si occupano di separazione e affidamento». (Lucia Zambelli, Repubblica, 15 settembre 2000, Firenze, p. V) • [tit.] Affido condiviso: una proposta, mille polemiche / Prosegue il dibattito a distanza sul progetto di riforma presentato alla Camera [testo] […] Né tantomeno io mi sono mai sognata di attribuire la legge sull’affidamento condiviso all’opposizione. È una legge trasversale. (Annamaria Bernardini De Pace, Libero, 6 giugno 2004, p. 12, Italia) • È prevista per questa settimana al Senato la votazione finale del disegno di legge sull’affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e nei divorzi. Poiché, durante le votazioni dei giorni scorsi, sono state respinte tutte le proposte di modifica del testo già approvato nel luglio scorso alla Camera, con l’approvazione da parte del Senato la riforma diventerà legge. Il percorso iniziato nel 2001 è dunque arrivato al traguardo. (Carlo Rimini, Stampa, 23 gennaio 2006, p. 15, Società).
Composto dal s. m. affidamento (anche nella variante affido) e dal p. pass. e agg. condiviso.