albinaggio
albinàggio s. m. [dal lat. mediev. albinagium, albanagium, der. di albanus «straniero», forse der. di alĭbi «altrove»; cfr. fr. aubain «straniero», aubaine «albinaggio»]. – Diritto gravante nel medioevo sui beni degli stranieri che morivano senza discendenti: tali beni cadevano in possesso della corte regia e, più tardi, dei signori feudali e dei comuni, talvolta anche se esistevano discendenti. Avversato, in quanto iniquo, dalla Chiesa, attenuato da Federico II di Svevia e via via dalle stesse legislazioni comunali e principesche, in Francia fu definitivamente abolito dalla Costituente nel 1790.