alieni iuris
‹ali̯èni i̯ùris› locuz. lat. (propr. «di diritto altrui»). – Espressione del linguaggio giur. romano che designava (in contrapp. a sui iuris) la condizione giuridica in cui si trovavano, in seno alla famiglia, le persone libere soggette alla potestà del pater familias (e cioè: il figlio, legittimo o adottivo; la donna maritata, nella famiglia in cui entrava con la contrazione del matrimonio; e i liberi che per qualche motivo fossero stati trasferiti sotto l’altrui potestà e ridotti allo stato quasi servile); le persone alieni iuris erano, per tutta l’età repubblicana, prive di capacità giuridica patrimoniale, condizione che si venne poi via via attenuando nell’età imperiale.