amministrazione
amministrazióne s. f. [dal lat. administratio -onis, der. di administrare «amministrare»]. – 1. a. Atto e ufficio di chi amministra; in senso generico: l’a. dello stato, di un comune; a. di un collegio; a. della giustizia; a. dei sacramenti (anche col sign. di somministrazione). Più specificamente, attività diretta alla gestione di un patrimonio, di un bene o complesso di beni, generalmente altrui e nell’interesse del titolare, sia esso persona fisica oppure giuridica (ma anche di beni proprî), allo scopo di conservarli nello stato e valore attuali impedendone il deterioramento, e di mantenere o incrementarne la capacità produttiva: a. d’azienda, o a. economica; l’a. di un ente, di una società; a. del patrimonio familiare; a. dei beni ereditarî; a. di un fallimento o fallimentare; assumere, affidare l’a. di un istituto; in usi assol.: avere, non avere pratica di amministrazione; atti d’a., o di ordinaria a., quelli che si compiono per la conservazione e l’incremento della produttività dei beni mediante l’impiego dei soli frutti, distinti dagli atti di straordinaria a., che si compiono mediante impiego di beni capitale; in senso fig., cose, affari, problemi di ordinaria a., che appartengono alla pratica quotidiana, e quindi ordinarî, comuni, non eccezionali. Con accezioni partic.: a. controllata, particolare tipo di controllo giudiziario sulla gestione di un’impresa, a cui questa può essere sottoposta, nell’interesse dei creditori, qualora si trovi in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni; a. giudiziaria, amministrazione dei beni del debitore disposta dal giudice, nei casi di espropriazione immobiliare forzata, quando la vendita all’asta ha dato esito negativo e non si possa procedere ad assegnazione dei beni ai creditori; a. straordinaria delle aziende di credito, procedura alla quale sono sottoposte le imprese che esercitano il credito pubblico qualora risultino gravi irregolarità amministrative, o gravi violazioni delle norme legali e statutarie, o si verifichino altri casi previsti dalla legge. In diritto pubblico e internazionale: a. pubblica, il complesso delle attività concrete svolte dallo stato, direttamente o attraverso l’opera di altre persone giuridiche, per la cura dei singoli interessi pubblici, distinte dalle altre attività che sono proprie dello stato, cioè quella legislativa e quella giurisdizionale; a. fiduciaria internazionale, sistema di governo (in ingl. trusteeship) predisposto dalla carta delle Nazioni Unite nel 1945 per reggere territorî non in condizione di governarsi da soli, e la cui amministrazione viene pertanto attribuita a uno stato determinato (per es., l’affidamento della Somalia italiana in amministrazione fiduciaria all’Italia per dieci anni, mediante l’accordo definito il 18 gennaio 1950). b. Il modo con cui si amministra, sia con riguardo all’attività in sé e agli atti inerenti all’ufficio, sia in rapporto ai risultati ottenuti: una buona, una saggia, un’ottima a., o una cattiva, una pessima a., un’a. disordinata. 2. Il complesso delle persone (o, più astrattamente, l’ufficio, l’organismo) cui è affidato il compito di amministrare un ente, un istituto, un’azienda, ecc.: l’a. comunale, l’a. della provincia; comporre, sciogliere, rinnovare l’a.; i membri dell’a.; le deliberazioni dell’a.; ufficiale di a., nell’esercito; consiglio di a., in società per azioni, in ministeri, in enti di diritto pubblico (v. consiglio, n. 5 a). In partic., pubblica a., complesso di autorità, funzionarî, impiegati e in genere di organi dello stato, attraverso i quali questo svolge la sua attività amministrativa, e che trova il suo completamento in tutta una serie di enti ausiliarî (nazionali, parastatali, territoriali, locali) investiti di propria personalità (con riferimento alla pubblica amministrazione, si parla spesso di a. centrale, per indicare gli organi amministrativi che hanno sede nella capitale, in contrapp. agli organi e uffici periferici); a. locale, quella dei comuni e delle province; delitti contro la pubblica a., denominazione comprensiva di varî reati commessi a danno delle varie attività (non soltanto amministrative, ma anche legislative e giudiziarie) dello stato e degli altri enti pubblici, tra i quali sono compresi sia i delitti di pubblici ufficiali (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, interesse privato in atti d’ufficio, ecc.) sia quelli di privati (violenza o resistenza, interruzione o turbamento di uffici o servizî, oltraggio, ecc.). 3. Nel linguaggio della pubblicistica, l’esercizio di un potere, di una funzione direttiva o presidenziale, soprattutto in quanto sia caratterizzato da una linea di condotta impressa dalla persona che esercita quel potere o quella funzione e il cui nome è collocato in funzione appositiva: durante l’a. Clinton (negli Stati Uniti), dopo l’a. Ciampi (alla Banca d’Italia). 4. Denominazione di determinati enti o uffici, di aziende statali (generalm. con bilancio autonomo), di opere pie, ecc., che hanno (o avevano) la gestione di un’attività economica o finanziaria: a. delle Poste e Telecomunicazioni; a. delle Ferrovie dello Stato; a. autonoma dei Monopolî di Stato; a. dei beni della Santa Sede; a. dei beni della Santa casa di Loreto. 5. I locali in cui ha sede un determinato ufficio amministrativo: recarsi in a.; devo passare all’a. per regolare la mia situazione.