appello
appèllo s. m. [der. di appellare; in alcune accezioni, ricalca il fr. appel]. – 1. Il chiamare più persone per nome, secondo un ordine stabilito (per lo più alfabetico), per accertarsi che siano presenti o per altri motivi: fare l’a. (degli studenti, dei soldati, ecc.); a. dei caduti, rito commemorativo; rispondere, mancare, presentarsi o non presentarsi all’a. (mancare all’a. è anche modo eufem. per annunciare la morte di un soldato, di qualcuno dei partecipanti a un’impresa rischiosa, e sim.); nelle votazioni assembleari, votazione per a. nominale, quando i votanti, chiamati singolarmente per nome dal presidente, esprimono con un sì o con un no il loro voto (si contrappone alla votazione per scrutinio segreto e a quelle per alzata e seduta o per alzata di mano). Per estens., il segnale dato con la tromba nelle caserme o al campo per adunare i soldati: suonare l’appello. 2. Convocazione. In partic.: a. Nell’ordinamento universitario, ciascuna delle convocazioni previste per ogni sessione ordinaria d’esame: primo, secondo appello. b. Nel linguaggio giornalistico, a. alle urne, la convocazione delle elezioni; a. al Paese, il ricorso a nuove elezioni in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere, determinato dall’impossibilità di risolvere con la normale prassi una crisi politica. 3. Chiamata, invocazione a qualcuno, richiesta d’aiuto: fare a. alla carità del prossimo; rivolgere un a. alla generosità dei benefattori; accorrere, rispondere all’a. della patria in pericolo; si udì un disperato grido d’appello; faccio a. alla tua comprensione. Anche con riferimento alla sottoscrizione di richieste con fini sociali, umanitari, politici: firmare un a. contro la pena di morte; l’a. degli animalisti ha avuto successo. Fig.: fare a. alle proprie forze, alle proprie risorse interiori. 4. a. In diritto processuale, ricorso a un giudice superiore al fine di ottenere la revisione della sentenza pronunciata da un organo giudiziario di grado inferiore, da cui l’appellante si sente gravato: a. civile, penale; a. principale, incidentale; interporre, proporre a.; ricorrere in a.; respingere l’a.; diritto d’a.; procedimento d’a.; sentenza d’a.; nel diritto romano, a. al popolo, la facoltà di appellarsi direttamente al popolo contro le sentenze penali. E per indicare l’organo giudiziario a cui è devoluto esclusivamente l’esame dei ricorsi in appello: Corte d’a.; presidente, consigliere di Corte d’a. (o assol. consigliere d’appello). b. Per analogia, in competizioni sportive, ricorso ai competenti organi federali, proponibile dai partecipanti a una gara contro le decisioni o le interpretazioni del regolamento da parte dell’arbitro, dei commissarî, della giuria, ecc. c. Con uso estens., nel linguaggio com., non esserci a., non esserci possibilità di revisione o di contestazione: non c’è a. contro le decisioni della presidenza; contro la morte non c’è a., non c’è rimedio, non c’è riparo; analogam., senz’a., senza possibilità di contraddizione o di opposizione, in forma decisiva e definitiva.