assicurazione
assicurazióne s. f. [der. di assicurare]. – 1. a. Il fatto di assicurare, di assicurarsi, cioè di rendere o rendersi certo, o sicuro, o protetto, e le parole o gli atti con cui si assicura: mi dia a. di aver ricevuto l’assegno; abbiti da me l’a. del mio affetto (Carducci); chiedere, ottenere a. contro eventuali rischi. b. Nella tecnica delle costruzioni, il complesso delle strutture di puntellamento provvisorio, con le quali si sostengono le parti pericolanti di un edificio, in attesa delle opere di consolidamento definitivo. c. Nella tecnica alpinistica, manovra che si attua, durante un’ascensione su roccia o su ghiaccio, per ridurre il rischio durante il movimento di un componente di una cordata; consiste nel disporre la corda cui sono legati i componenti della cordata in determinati modi intorno al corpo e assumendo la posizione più idonea a sostenere un eventuale strappo causato dalla caduta del compagno di cordata: a. diretta, quando è effettuata col solo ausilio della corda; a. indiretta, quando si introducono punti intermedî tra chi si trova in posizione di sicurezza e chi si arrampica, servendosi di mezzi accessorî naturali (spuntoni di roccia) o artificiali (chiodi), allo scopo di ridurre l’altezza di caduta libera; a. a spalla, quella eseguita da chi è in posizione di sicurezza facendo passare la corda, cui è legato lo scalatore in movimento, sotto un’ascella, dietro la schiena e sopra la spalla opposta. 2. Contratto con il quale una parte (assicuratore), contro pagamento di una determinata somma (premio), si obbliga a indennizzare l’altra parte (assicurato), entro i limiti convenuti, in caso di realizzazione del rischio previsto: a. a favore del terzo o di terzi, per conto o a nome altrui; a. contro i danni, contratto avente per oggetto una cosa esposta a un rischio, e per cui l’assicuratore s’impegna a risarcire l’assicurato in caso di sinistro (a. contro la grandine, l’incendio, il furto, gli infortunî; ecc.); a. facoltativa, obbligatoria, a seconda che sia contratta liberamente dall’assicurato o imposta dalla legge a tutela di particolari interessi pubblici; in partic., a. obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli (sigla RCA o RC auto), estesa anche a ciclomotori, motocicli, motoscafi e imbarcazioni da diporto, introdotta allo scopo di garantire la riparazione del danno al danneggiato che lo avesse subito senza propria responsabilità, o non dovuto a forza maggiore o a caso fortuito; polizza di a., documento comprovante il contratto di assicurazione; certificato d’a., quello rilasciato da una compagnia o da un agente di assicurazione attestante l’avvenuta copertura di determinati rischi con apposita polizza; a. sulla vita, contratto con cui l’assicuratore si assume l’obbligo di pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (a. per il caso di morte, a. per il caso di sopravvivenza, a seconda che l’evento preso in considerazione sia la morte o la sopravvivenza dell’assicurato). A. sociali, quelle che mirano a coprire il rischio della mancanza di lavoro e della perdita della capacità lavorativa, totale o parziale, permanente o temporanea, dei prestatori d’opera in dipendenza di eventi fisici o economici, e a prevenire il sorgere delle cause che determinano la perdita stessa (a. contro gli infortunî, contro le malattie professionali; a. per l’invalidità, per la vecchiaia, ecc.). Medicina delle a., branca della medicina legale che studia l’adeguamento delle esigenze sociali, in tema di protezione dei rischi del lavoro e di tutela dalle malattie, alle possibilità della medicina preventiva e curativa, gli aspetti particolari delle prestazioni mediche nel campo assicurativo (accertamenti, valutazioni, ecc.), e i problemi medico-fiscali specifici (simulazione, provocazione o aggravamento doloso di malattie, ecc.). Con senso generico, le locuz. compagnia, società di a. (o di assicurazioni); fare, contrarre, stipulare un’a.; essere coperto da a. (contro i rischi, per la responsabilità civile, ecc.).