assoluzione
assoluzióne s. f. [dal lat. absolutio -onis, der. di absolvĕre «sciogliere, assolvere»]. – L’atto dell’assolvere, in accezioni specifiche: 1. Proscioglimento dell’imputato nel dibattimento processuale per motivi che riguardano la sua responsabilità: sentenza, verdetto di a.; formula di a.; a. per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato (a. con formula piena); a. per insufficienza di prove (o a. con formula dubitativa), formula assolutoria abolita nel 1989 con l’adozione del nuovo codice di procedura penale (ma l’espressione continua a essere usata nel linguaggio comune); chiedere l’a. di un imputato; a. da ogni imputazione. 2. Nella teologia cattolica, l’atto (propriam. a. sacramentale), e anche la formula, con cui il confessore, in nome di Gesù Cristo e della Chiesa, rimette al penitente i peccati da lui dichiarati; in senso più ampio, anche la remissione delle pene ecclesiastiche (per es., l’interdetto): dare, impartire, negare, ricevere l’a.; in partic., a. in articulo mortis, data dal sacerdote a chi, trovandosi in pericolo di morte, non ha la possibilità di confessare i proprî peccati; a. al tumulo, quella impartita dal sacerdote seguendo uno speciale rituale nelle esequie.