bagatellare
(meno com. bagattellare) agg. [der. di bagatella, bagattella, per adattam. del ted. Bagatell, in posizione attributiva nelle espressioni qui citate]. – Nel diritto tedesco e in quello austriaco (conservato fino al 1929 nella Venezia Giulia e Tridentina), sono detti processi b. (ted. Bagatellprozess) quei processi civili che per il lieve valore dell’oggetto controverso si svolgono con forme semplificate, secondo cioè la procedura b. (Bagatellverfahren), e che si distinguono dai processi ordinarî soprattutto per la limitata impugnabilità delle sentenze. Per estens., reati b., nel linguaggio forense, quelli che, per la loro minima lesività, hanno minore rilevanza sociale e possono quindi essere repressi con sanzioni contravvenzionali o amministrative.