bevanda di fantasia
(bevanda fantasia), loc. s.le f. Bevanda, perlopiù di produzione industriale, che ricorda il gusto di un determinato prodotto senza contenerne le sostanze nutritive. ◆ Il Dm 219/1997, infine, ha disposto l’esonero dal contrassegno [Iva] per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico confezionate in recipienti di capacità non superiore a 35 centilitri e con gradazione alcolica non superiore all’11 per cento. Esonero che si applica anche alle bevande «fantasia» a base di vino o mosto per effetto della risoluzione 9 dicembre 1988 n. 610692. (Albino Leonardi, Sole 24 Ore, 22 agosto 2000, Guida normativa, p. 23) • Una circolare del ministero delle Attività produttive ha dato il via libera alle bevande «al sapore di arancia» senza arance. Le cosiddette «bevande di fantasia». Addirittura sarà possibile mettere la foto dell’arancia, anche se assente. Secondo la Coldiretti, «questo calpesta il diritto dei consumatori ad un’informazione corretta, permette l’utilizzo di foto come “specchietto per le allodole” e spinge verso un’ulteriore preoccupante riduzione del consumo di frutta». (Sicilia, 11 gennaio 2004, p. 1, Prima pagina).
Espressione composta dal s. f. bevanda, dalla prep. di e dal s. f. fantasia.