censura
s. f. [dal lat. censura «ufficio di censore; giudizio, esame»]. – 1. Grado e dignità di censore (nella Roma antica), e tempo che durava la carica. 2. a. Esame, da parte dell’autorità pubblica (c. politica) o dell’autorità ecclesiastica (c. ecclesiastica), degli scritti o giornali da stamparsi, dei manifesti o avvisi da affiggere in pubblico, delle opere teatrali o pellicole da rappresentare e sim., che ha lo scopo di permetterne o vietarne la pubblicazione, l’affissione, la rappresentazione, ecc., secondo che rispondano o no alle leggi o ad altre prescrizioni. Con sign. concr., l’ufficio stesso che è addetto all’esame. b. Controllo che in periodo di guerra (e, in qualche nazione o in determinate contingenze, anche in tempo di pace) l’autorità politica e militare esercita sulla corrispondenza proveniente dall’estero o da zone militari, o ivi diretta, e anche sulla corrispondenza fra privati in genere, per impedire lo spionaggio o la diffusione di notizie militari o depressive del morale delle truppe e della popolazione civile, quando non sia addirittura rivolto (come avviene in paesi a regime totalitario) a reprimere la libera espressione e circolazione delle idee. 3. a. Biasimo, riprensione severa della condotta o delle azioni altrui, o delle opere dell’ingegno: incorrere nelle c. dei malevoli; non temo le vostre censure. b. Nel diritto canonico, c. teologica o dottrinale, giudizio con cui la Chiesa qualifica una dottrina come eretica o comunque erronea nella fede; c. ecclesiastica, pena canonica (scomunica, interdetto, sospensione) con la quale un «suddito della Chiesa», cioè un battezzato, pervicace nel delitto, viene privato dei beni spirituali (i sacramenti, la messa, la sepoltura ecclesiastica, l’esercizio degli ordini sacri). c. Nel rapporto di pubblico impiego, dichiarazione di biasimo scritta e motivata, come provvedimento disciplinare inflitto all’impiegato dal capo dell’ufficio per lievi trasgressioni. d. C. parlamentare, sanzione disciplinare inflitta, su proposta del presidente, al deputato o al senatore che abbia turbato l’ordine della seduta (comporta l’interdizione di entrare nell’aula per un determinato periodo di tempo). 4. In psicanalisi, c. psichica, la funzione selettiva del Super-io che agisce sopprimendo o deformando elementi inaccettabili dell’inconscio, per impedire a questi di affiorare alla soglia della coscienza; tale censura si può attuare anche nei sogni (c. onirica), facendo sì che i contenuti manifesti del sogno appaiano incompleti, trasferiti o tradotti sotto forma simbolica.