concessione
concessióne s. f. [dal lat. concessio -onis, der. di concedĕre «concedere»]. – 1. a. L’atto, il fatto di concedere o d’essere concesso; la cosa stessa concessa: c. di un prestito, di un sussidio, di una proroga; fare, dare, ottenere una c.; fruire di una concessione. In partic., rilascio di un permesso, di un’autorizzazione da parte dell’autorità: chiedere, ottenere la c. di una licenza, del porto d’armi. b. Atto di condiscendenza: non bisogna fare troppe c. ai bambini. 2. In diritto pubblico, provvedimento amministrativo con il quale vengono conferiti a una o più persone capacità, potestà o diritti, sia mediante trasferimento a individui privati o a società commerciali di poteri e funzioni proprî dello stato o di altra amministrazione competente (gestione di ferrovie, sfruttamento di miniere, esercizio di servizî telefonici o di altri pubblici esercizî, esazione di tributi, ecc.), sia creando diritti derivanti dall’ordinamento giuridico, con il rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi: c. ferroviaria; c. mineraria (che indica anche, per estens., il giacimento oggetto della concessione; analogam., c. petrolifera, per lo sfruttamento di un giacimento di petrolio, e il giacimento stesso); c. della cittadinanza; c. della licenza di caccia; c. governative, il complesso dei provvedimenti predetti, soprattutto in quanto gravati da particolari tasse (dette appunto tasse sulle c. governative); c. edilizia, provvedimento dell’autorità locale con il quale si rilascia l’autorizzazione a costruire (corrisponde alla precedente licenza di costruzione). 3. In diritto internazionale, territorio che uno stato concede in amministrazione o in affitto per un lungo periodo di tempo a un altro stato, mantenendo su di esso la propria sovranità. 4. a. L’ammettere una cosa come reale, il consentire in qualche cosa: non era assolutamente possibile, per tua stessa c., far meglio di così. b. Come termine di retorica, forma di argomentazione che consiste nell’ammettere come vero quanto sostiene l’avversario, al solo fine di concludere contro la sua tesi. 5. In araldica, armi di c. (o armi di privilegio), quelle che i sovrani o le repubbliche sovrane permettono alle famiglie o alle città di unire alle proprie, in ricompensa di segnalati servizî o in segno di amicizia. ◆ Dim. concessioncèlla, concessioncina; spreg. concessionùccia; pegg. concessionàccia (tutti di uso molto raro).