congregazione
congregazióne s. f. [dal lat. congregatio -onis]. – 1. non com. a. Il congregare o il congregarsi; adunanza, riunione: domani c’è c.; nella nostra ultima congregazione. b. concr. Le persone congregate: è stata una c. poco numerosa. c. estens. Collettività: c. umana, la società degli uomini; c. dei fedeli, la società cristiana, la Chiesa. 2. Nel diritto pubblico degli antichi stati italiani, riunione di più persone aventi una determinata funzione unitaria. In partic., nel medioevo, assemblea con caratteri e funzioni diverse secondo la regione di appartenenza: nel Saluzzese, c. dei comuni, formata dai rappresentanti di tutti i comuni, con i compiti precipui di stabilire le imposte, nominare gli esattori, il tesoriere e i revisori dei conti; in Lombardia, c. del patrimonio, con funzione di guida della vita pubblica della comunità e con il compito di far eseguire le deliberazioni del consiglio della città e della provincia. 3. Riunione di persone, o associazione, con fini religiosi, caritatevoli, o di beneficenza; anche, gruppo speciale di fedeli, associato temporaneamente o stabilmente, a scopo di culto e di edificazione. C. di carità, istituzione comunale di beneficenza (fondata nel 1890 e abolita nel 1937) il cui fine principale era quello di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza in sede amministrativa e giudiziaria. C. mariane, associazioni religiose (oggi denominate Comunità di vita cristiana) istituite e promosse dalla Compagnia di Gesù, per formare, attraverso la consacrazione alla Madonna dei suoi membri, persone dedite, oltre che alla propria santificazione, all’apostolato e alla difesa della Chiesa. C. monastica, unione di più monasteri autonomi sotto il medesimo superiore (come tra i benedettini e i canonici regolari). C. religiose (clericali e laicali), o assol. congregazioni, società legittimamente approvate i cui membri emettono voti soltanto semplici, sia perpetui sia temporanei (differiscono quindi sia dagli ordini sia dalle società senza voti), e si propongono, oltre agli scopi spirituali generali, il fine dell’insegnamento, dell’educazione, della carità, o anche quello della collaborazione con i parroci nell’apostolato cattolico: C. del Cuore Immacolato di Maria, C. dei figli della carità, C. dei religiosi di s. Vincenzo de’ Paoli, ecc. (con il nuovo codice di diritto canonico la denominazione di c. religiosa, pur rimanendo largamente nell’uso, è stata sostituita con quella di Istituto di vita consacrata). Congregazioni romane, organi di governo della Santa Sede per la trattazione degli affari della Chiesa, con funzioni amministrative, legislative e talvolta giudiziarie, formati da commissioni stabili di cardinali cui si unisce un certo numero di arcivescovi e vescovi scelti dal papa (per es., la Suprema C. del S. Uffizio, ora denominata C. per la dottrina della fede, la C. per le Chiese Orientali, ecc.).