consegna
conségna s. f. [der. di consegnare]. – 1. a. Atto del consegnare, cioè del dare una cosa al destinatario o al compratore, ovvero di affidare una cosa alle cure altrui: fare, effettuare la c.; spedizione di una damigiana di vino con c. a domicilio; c. immediata, c. a quindici giorni dalla commissione; pagamento alla c., al momento di ricevere la merce. In partic., nella tecnica mercantile, c. immediata, che ha luogo subito dopo la conclusione del contratto; c. pronta, dopo un certo numero di giorni, variabile secondo i luoghi e i commerci, dalla conclusione del contratto; c. differita, quando è stabilito in contratto un termine posteriore alla data di vendita; c. ripartita, quando viene effettuata in più volte, a periodi prefissati dal compratore o lasciati all’iniziativa del venditore, secondo gli accordi e gli usi; c. rateale, effettuata a periodi determinati e uguali di tempo e per quantitativi uguali; c. effettiva (o reale), che si compie col trasferimento del materiale possesso della cosa nel compratore; c. simbolica (o virtuale), quando il venditore consegna al compratore, anziché la cosa, i titoli rappresentativi di essa. b. L’effetto del consegnare: dare, lasciare in c., prendere, ricevere, avere in c., in custodia, in deposito: ti lascio in c. la casa durante la mia assenza. c. Dare, fare la c. o le c., rimettere a chi succede in un ufficio o in una funzione, in una carica, tutti gli atti dell’amministrazione. 2. a. Nell’esercito e nella marina militare, l’insieme degli ordini che gli ufficiali di guardia o preposti a un determinato servizio, le sentinelle, ecc., ricevono dai loro superiori per i compiti che devono assolvere sotto la propria responsabilità: c’è la c. di non lasciar avvicinare nessuno alla polveriera; osservare, rompere la c.; venir meno alla c.; forzare la c.; libro delle c., registro sul quale il comandante in seconda di una nave da guerra scrive, ogni sera, ciò che la nave e l’equipaggio dovranno compiere il giorno dopo. Violazione della c., o c. violata, reato previsto dal codice penale militare di pace consistente nella violazione delle prescrizioni e degli ordini concernenti un determinato servizio militare. b. estens. Ordine in genere: la c. è di non parlare; c’è la c. di terminare il lavoro entro giovedì. 3. Punizione che viene inflitta a soldati o sottufficiali, fino al grado di sergente maggiore, per mancanze di lieve entità; consiste nella proibizione di lasciare la caserma (e analogam., in marina, di scendere dalla nave militare in porto) durante le ore di libera uscita per tutta la durata della punizione, che può protrarsi fino a 30 giorni.