consiglio
consìglio s. m. [lat. consĭlium, della stessa radice di consulĕre «consultare»]. – 1. Suggerimento che si dà a una persona per risolvere i suoi dubbî o per esortarla a fare o non fare una cosa, generalmente con intento di procurare il suo bene: dare, porgere un c.; chiedere c.; ascoltare i c., dar retta ai c. altrui, disprezzare i c. ricevuti; non accetta consigli da nessuno; un saggio c., c. autorevole, un c. spassionato, disinteressato, un c. da amico; prov., c. non richiesto, inganno manifesto; seguire il c. del medico; ricorrere al c. di un legale; per c., dietro c. di qualcuno; prendere c. da qualcuno, farsi consigliare, consultarsi con lui (fig., agire in conformità con: prendere c. dalle circostanze, dal momento); la notte porta consiglio (modo prov.). C. evangelici, le massime di Cristo, contenute nei Vangeli, considerate dalla Chiesa cattolica non categoriche come i precetti o comandamenti, ma raccomandate quali mezzi efficaci di una più alta perfezione spirituale. In determinate frasi, e pronunciate con tono partic., avvertimento dato per mettere in guardia o per esprimere minaccia: se vuoi un c., tienti alla larga da quella cricca!; ti do un c.: non rimettere più piede qui dentro. 2. a. Riflessione, ponderazione: Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca Per non venir sanza consiglio a l’arco (Dante); dopo maturo consiglio. b. Senno, avvedutezza, prudenza: di vecchia età consiglio (T. Tasso); persona piena di consiglio, priva di consiglio; dono del c., in teologia, uno dei «sette doni dello Spirito Santo». 3. a. Atto di volontà, risoluzione, deliberazione: se pur sorge di morir c. (Foscolo); prendere c., e ant. fare, formare c., prendere una decisione: bene ogni cosa compresa, formò il suo c. (Boccaccio); mutare c.; con improvviso c.; ridurre a miglior c., a più miti c., far cambiare idea, far recedere da un cattivo proposito; prov. (non com.), c. veloce, pentimento tardo. b. letter. C. di Dio, l’eterno c., e sim., la mente divina in quanto dispone e decreta il succedersi degli avvenimenti umani: impenetrabilità del c. divino; Vergine madre, ... Termine fisso d’etterno c. (Dante); analogam., con riferimento alla natura o ad altra potenza soprannaturale: i destinati eventi Move arcano c. (Leopardi). Estens., la volontà stessa di Dio o degli dei: Certo senza de’ numi alto consiglio Non è ... (Leopardi). 4. Colloquio, consultazione di più persone per discutere e risolvere questioni di una certa importanza: fare, tenere consiglio (anche con sign. più generico, di persone riunite occasionalmente); sedere a consiglio; riunirsi in consiglio. 5. Denominazione di molti organi collegiali, pubblici o privati, attuali o storici. In partic.: a. Organo collegiale con funzioni ora prevalentemente consultive, come per es. il C. di stato, principale organo consultivo dell’amministrazione pubblica e, nello stesso tempo, l’istituto più importante della giustizia amministrativa, i c. superiori, istituiti presso alcuni ministeri con il compito di esprimere pareri tecnici (C. superiore della pubblica istruzione [soppresso nel 1979 e sostituito dal C. nazionale della pubblica istruzione e, per l’istruzione superiore, dal C. universitario nazionale], C. superiore di sanità, ecc., e, con carattere proprio e proprie funzioni, il C. superiore della magistratura che, presieduto dal presidente della Repubblica, è l’organo supremo dell’ordine giudiziario), i c. di presidenza, i c. d’istituto, i c. di classe, negli istituti d’istruzione secondaria, i c. di circolo, nell’istruzione elementare; ora con funzioni deliberative, sia nell’ambito dello stato o di enti pubblici, come il Consiglio dei ministri, che, costituito dalla riunione di tutti i ministri sotto la presidenza del presidente del Consiglio, ha competenza per tutti i provvedimenti di carattere politico o amministrativo di particolare importanza, o come i c. regionali, provinciali, comunali, organi della regione, della provincia, del comune; sia anche nell’ambito di enti privati, come i c. d’amministrazione che, nelle società per azioni, sono incaricati della gestione e dell’amministrazione della società. Al vertice di alcuni partiti esiste un c. nazionale, massimo organo deliberativo (dopo il congresso nazionale), che viene convocato in particolari momenti della vita del partito o in occasione di crisi ministeriali; nel regime fascista il supremo organo del partito si denominava Gran Consiglio. b. Nell’organizzazione del lavoro: c. di fabbrica, commissione di operai e dipendenti dell’impresa costituita allo scopo di facilitare la collaborazione tra capitale e lavoro; c. di gestione, istituto particolare dell’impresa formato da rappresentanti dell’imprenditore e dei lavoratori, con poteri generalmente consultivi inerenti ai problemi tecnici della produzione (istituiti dal Comitato di liberazione nazionale, i consigli di gestione entrarono in funzione subito dopo la liberazione, nel 1945, ma si esaurirono presto, almeno nominalmente, senza avere mai assunto una precisa configurazione giuridica). c. Denominazione di particolari organi dello stato: C. nazionale delle ricerche (sigla C.N.R.), dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, con il compito di promuovere, coordinare e disciplinare la ricerca scientifica, esercitando la consulenza per tutto ciò che riguarda l’attività scientifica e tecnica dello stato; C. nazionale dell’economia e del lavoro (sigla CNEL), con prevalenti funzioni di consulenza delle Camere, del governo e delle regioni in materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, e su ogni questione che rientra nell’ambito dell’economia e del lavoro. d. Denominazione di organismi collegiali internazionali: C. d’Europa, organizzazione di 47 stati europei con sede a Strasburgo, creata a Londra nel 1949 con lo scopo di salvaguardare gli ideali e i principî comuni e di favorire il progresso socio-economico; C. di sicurezza, organo delle Nazioni Unite, con sede a New York, che ha il compito di promuovere la soluzione pacifica delle controversie internazionali suscettive di turbare la pace mondiale, e di reprimere le aggressioni e le violazioni della pace. e. Nome attribuito in passato a varî organi storici, come per es. il C. sovrano o C. regio (fr. Conseil du roi), alto collegio che, nello stato assoluto francese, consigliava il sovrano sugli affari più importanti; il C. di coscienza (fr. Conseil de conscience), creato in Francia nel sec. 17° e soppresso nel 1718, che assisteva il re nella direzione degli affari religiosi; il C. dei Cinquecento, assemblea legislativa francese istituita nel 1795 e durata fino al 1799, la quale, insieme con il Consiglio degli anziani, esercitava il potere legislativo e il controllo sul Direttorio (lo stesso nome indicò anche altre assemblee, e nei comuni italiani fu qualche volta sinon. di consiglio generale). A Venezia, C. dei Dieci, giunta speciale composta di dieci membri, creata dopo la congiura di Baiamonte Tiepolo (1310) con l’incarico di perseguitare e punire gli autori della congiura, e divenuta dal 1335 ufficio stabile.