convalida
convàlida s. f. [der. di convalidare]. – 1. Nel linguaggio burocr., sinon. di convalidazione nel senso di conferma, ratifica da parte di un organo superiore o di controllo: chiedere, ottenere, attendere c.; è necessaria la c. del ministero; c. dei senatori e dei deputati (da parte delle Camere). 2. In diritto: a. Provvedimento del giudice inteso a verificare o la validità di un provvedimento adottato in via d’urgenza (come nella c. di arresto o di sequestro), o la sussistenza delle condizioni allegate dalla parte per ottenere un provvedimento (come nella c. di sfratto). b. Mezzo attraverso il quale può essere sanato un negozio giuridico annullabile, e che consiste praticamente in una rinuncia all’azione di annullamento: c. espressa, atto in cui l’avente diritto all’azione di annullamento dichiara di voler convalidare il negozio facendo esplicita menzione della causa di annullabilità; c. tacita, consistente nel dare, da parte dell’avente diritto all’azione di annullamento, spontanea esecuzione al negozio, pur conoscendone la causa di annullabilità.