crimine
crìmine s. m. [dal lat. crimen -mĭnis, der. di cernĕre «distinguere, decidere»: propr. «decisione giudiziaria», poi «accusa», quindi «delitto»]. – Delitto grave (v. anche crimen). Nel diritto penale italiano vigente è scomparsa, assorbita in quella di delitto, la figura autonoma del crimine (distinta dal delitto per maggiore gravità); il termine appartiene quindi all’uso corrente e giornalistico, ad eccezione di alcune espressioni di significato e uso specifico, tra le quali: crimini contro la pace, la preparazione e la promozione di guerre di aggressione o intraprese in violazione di accordi internazionali (come, per es., l’instaurazione violenta del regime nazista in Germania, l’invasione dell’Austria, della Cecoslovacchia, della Polonia, ecc.); crimini di guerra, le azioni inumane commesse nel corso della guerra in violazione delle norme internazionali regolatrici della violenza bellica (come, per es., l’eccidio di ostaggi o di prigionieri di guerra, i maltrattamenti a feriti o malati, ecc.); crimini di lesa umanità (o, più comunem., contro l’umanità), l’assassinio, la strage, la deportazione di popolazioni civili, la persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi (come, per es., la persecuzione degli Ebrei in Germania).