cross examination
‹kròs iġ∫äminèišën› locuz. ingl. (propr. «esame incrociato»), usata in ital. come s. f. – Nel processo penale, interrogatorio di un testimone condotto prima dalla parte che lo ha chiamato in causa (esame diretto) e poi dalla parte avversa (controesame); l’istituto, tipico del sistema processuale accusatorio angloamericano, è stato introdotto anche in quello italiano.