dativo
agg. e s. m. [dal lat. dativus (der. di dare, part. pass. datus), usato nelle due locuz. dativus (casus), traduz. del gr. δοτικὴ πτῶσις, e tutor dativus (in cui significa propr. «che viene dato, che viene assegnato», accezione che ebbe anche nel lat. mediev. iudex dativus)]. – 1. Caso d. (o semplicem. dativo s. m.): uno dei casi della declinazione latina, e anche greca e di altre lingue, che occupa il terzo posto nella tradizione grammaticale classica, e perciò detto anche terzo caso. Nella sua funzione più frequente, indica la destinazione, il punto d’arrivo di un’azione, ed è perciò in primo luogo il caso del compl. di termine (es., lat. dare patri «dare al padre»); per analogia, si parla talora di dativo anche per lingue prive di veri e proprî casi, come l’italiano, con riferimento a nomi o pronomi adoperati in funzione di compl. di termine (per es.: «le forme dative mi, ti, ci, vi dei pronomi personali»). Sono proprie del latino, ma estese spesso all’italiano, anche le denominazioni di altri usi del dativo, come il d. di comodo e d’incomodo, o d. di vantaggio e di svantaggio, lat. dativus commodi et incommodi, che indica il vantaggio o il danno che deriva alla persona espressa nel dativo (per es.: «non è per me che lo faccio ma per voi»), e il d. etico o d’interesse, lat. dativus ethicus, che rileva l’interesse della persona per quanto avviene o si fa (per es.: «all’ultimo momento, eccoti arrivare lui»). Altri usi partic. del dativo latino sono il d. d’agente, lat. dativus auctoris, che indica la persona cui viene attribuito il compimento di un’azione (hoc mihi est faciendum), e il d. dell’appartenenza col verbo «essere» (mihi est «io ho»). 2. Nel linguaggio giur.: a. Tutore d., secondo l’abrogato codice civile, era quello che, in mancanza di un tutore testamentario o legittimo, era nominato dal consiglio di famiglia (nel codice ora vigente, il tutore è invece nominato dal giudice tutelare); viene ancora indicato talvolta come tutore dativo quello che non sia stato designato dal genitore che per ultimo esercitò la patria potestà e che non sia né parente né affine del minore. b. Giudice d., altro nome dato nell’alto medioevo agli scabini. 3. In chimica fisica, legame d. (o di coordinazione o, più raramente, legame doppio semipolare), il legame che si stabilisce tra due atomi, uno dei quali (datore) ha una coppia di elettroni esterna a uno strato elettronico completo e l’altro (accettore) necessita invece di una coppia di elettroni per completare uno strato.