decreto
decréto s. m. [dal lat. decretum, der. di decernĕre «deliberare» (comp. di de- e cernĕre «distinguere»), part. pass. decretus]. – 1. Atto deliberativo o ordinatorio emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria: firmare, emettere, registrare, annullare, revocare un d.; d. presidenziale, d. ministeriale, d. prefettizio; d. di nomina, di autorizzazione, ecc.; d. che dispone il giudizio, provvedimento del giudice penale con il quale è ordinato il rinvio a giudizio di un imputato; d. ingiuntivo (v. ingiuntivo); d. legislativo (o anche, comunem., d. delegato), atto, avente forza di legge, emanato dal potere esecutivo per delega del potere legislativo; d.-legge (pl. decreti-legge), provvedimento provvisorio con forza di legge, emesso dal governo in caso di urgente necessità, la cui efficacia viene meno se non è convertito in legge dal parlamento; d. catenaccio, v. catenaccio; d. penale, decisione di condanna dell’imputato a pena pecuniaria emessa dal giudice penale in un procedimento privo della fase dibattimentale. 2. Il foglio stesso in cui è scritto il provvedimento: trasmettere, leggere, stracciare il decreto. 3. Con sign. più generico, ordine, decisione di chi ha l’autorità di deliberare; in partic., disposizione della volontà divina: i d. di Dio, della Provvidenza, del cielo; el par che tu mi nieghi, O luce mia, espresso in alcun testo Che decreto del cielo orazion pieghi (Dante). ◆ Dim. decretino; spreg. decretùccio; accr. decretóne (adoperato talvolta per indicare un decreto comprendente varî provvedimenti rivolti a un unico scopo); pegg. decretàccio.