delitto
s. m. [dal lat. delictum, der. di delinquĕre (v. delinquere), part. pass. delictus]. – 1. In diritto, atto illecito, doloso o colposo, che determina danno ad altri e obbliga chi lo commette a risarcire il danno e sottostare alla pena; si distingue dalla contravvenzione sia per caratteri suoi particolari sia per la natura della pena, in quanto punibile con la reclusione o la multa mentre la contravvenzione è punita con l’ammenda o l’arresto: d. contro la persona, contro la famiglia, contro il patrimonio, contro la personalità dello stato, contro l’amministrazione della giustizia, contro il sentimento religioso, contro l’ordine pubblico, contro l’incolumità pubblica, contro la moralità pubblica e il buon costume, ecc.; e con riguardo all’elemento soggettivo, d. doloso, d. colposo, d. premeditato, d. preterintenzionale; più in generale, d. comune, quello che offende un interesse privato o della società civile o dell’organizzazione amministrativa dello stato; d. politico, quello che offende un interesse politico dello stato ovvero un diritto politico del cittadino, o quello in sé comune ma determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. 2. Nel linguaggio com., grave reato contro l’integrità e l’incolumità di una o più persone, spesso sinon. di omicidio, assassinio: fare, commettere, perpetrare un d.; essere o trovarsi coinvolto in un d.; un efferato, un orribile d.; d. d’onore, commesso per vendicare l’onorabilità del proprio nome o della propria famiglia, ritenuta offesa; d. passionale, che ha per movente una violenta passione, soprattutto amorosa; d. perfetto, omicidio compiuto in modo da non lasciare nessun indizio che possa guidare l’autorità inquirente all’identificazione dell’autore. Anche, più genericam., colpa grave: è un d. contro la società, contro l’umanità. Per iperbole o ironia: ho commesso il d. di non dargli la precedenza; non sarà un d. se arrivo con qualche minuto di ritardo! 3. Quasi delitto: espressione (derivata dal lat. [obligatio] quasi ex delicto «[obbligazione] come se nascesse da un delitto») che nel codice civile non più in vigore indicava sia l’illecito colposo, sia il danno causato ad altri non direttamente ma da persona sottoposta alla propria vigilanza o dipendenza o da proprî animali.