eccezione
eccezióne s. f. [dal lat. exceptio -onis, der. di excipĕre «eccepire», part. pass. exceptus]. – 1. L’azione e l’effetto dell’eccettuare o dell’essere eccettuato; in senso concr., caso che esce dalla regola comune, cosa che si distingue dalle altre cose analoghe: fare un’e., eccettuare; fare e., costituire un’e., uscire dalla regola generale; senza e., nessuno escluso: ho provveduto a tutti, senza e.; ogni regola ha la sua e., nessuna regola è assoluta, vale cioè per tutti i casi; l’e. conferma la regola, prov. frequentemente citato; come locuz. aggettivale, d’e., singolare, straordinario: attore, cantante d’e.; sarà eseguito un numero d’e.; ad e. di ..., eccetto, fuorché: sono tutti d’accordo ad e. di pochissimi (con lo stesso sign., ma meno com., eccezion fatta per ...). 2. Riprensione, obiezione, difficoltà: non tollero eccezioni; gli hanno mosso molte e.; opporre eccezioni, trovar da ridire; superiore ad ogni e., irreprensibile. 3. Come termine giur., indica qualunque attività di difesa del convenuto, ossia, nel processo civile, qualsiasi istanza con cui il convenuto chiede il rigetto della domanda dell’attore, contrapponendo l’esistenza di una circostanza o di un diritto che ritiene possa neutralizzarne in tutto o in parte la pretesa. Più genericam., in qualsiasi giudizio possono essere sollevate e. (o questioni) di legittimità costituzionale, dirette a contestare la conformità alla Costituzione di una norma di legge o di un provvedimento, a dichiararne cioè l’incostituzionalità.