esperimento
esperiménto (ant. speriménto) s. m. [dal lat. experimentum, der. di experiri: v. esperire]. – 1. raro. L’atto, il fatto di esperire, di mettere in opera, di ricorrere a: decidere l’e. delle vie legali. 2. Più com., quanto si fa per provare, conoscere, dimostrare le qualità di una persona o di una cosa: fare e. della fede altrui; dare e. delle proprie capacità; tentare un e., fare una prova (di cosa di cui sia incerto l’esito); fare una cosa per e., in via di e., a titolo di prova; è stato un felice e., un e. riuscito. Poco com. con i sign. di saggio: dare e. di sé nel canto; o di prova d’esame, spec. scritto: sottoporre i candidati a un e. di versione. 3. Nel linguaggio scient., operazione o sequenza di operazioni con cui si intende riprodurre, simulare e determinare concettualmente un fenomeno, in modo che le sue condizioni siano note e riproducibili (di solito in laboratorio) e quindi la procedura sperimentale risulti ripetibile, al fine di corroborare o smentire un’ipotesi, per lo più sulla scorta di valutazioni quantitative: esperimenti di fisica, di chimica; un e. ad alta quota, a bassa temperatura; gli e. di Mendel; e. mentale, quello eseguito in una situazione immaginaria perché non ottenibile con i mezzi di cui si dispone, ma con parametri e grandezze rigorosamente definiti, per saggiare un principio o una legge scientifici in casi limite o in un nuovo contesto; per l’e. cruciale, v. experimentum crucis. Il termine è talvolta usato come sinon. di esperienza, soprattutto quando acquista il valore di prova di una teoria, di un principio, ecc. 4. In diritto, e. giudiziale, mezzo di prova a cui il giudice ricorre per accertare se un fatto sia o possa essere accaduto in un determinato modo: consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto il fatto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.