fiduciario
fiduciàrio agg. e s. m. [dal lat. fiduciarius, agg.]. – 1. agg. a. Che ha fondamento nella fiducia: atto, contratto f.; mandato fiduciario. b. In diritto: negozio f., negozio giuridico nel quale un soggetto (fiduciante) trasferisce a un altro soggetto (fiduciario) un diritto, che dev’essere esercitato in un modo determinato e con uno scopo ben definito; disposizione testamentaria f., lo stesso che fiducia testamentaria; erede f., quello nominato erede per trasmettere ad altri i beni a lui devoluti; società f., tipo di società commerciale diffuso soprattutto nei paesi anglosassoni (trust company), cui possono essere conferite, da privati o da pubbliche autorità, funzioni di amministrazione di beni per conto di terzi, di organizzazione di aziende, di rappresentanze di azionisti e obbligazionisti, di consulenza. Nel diritto internazionale, amministrazione f., v. amministrazione. c. Nel linguaggio banc.: circolazione f., quella dei biglietti di banca (detti anch’essi fiduciarî) convertibili in moneta metallica, ma non dotati di potere liberatorio nei pagamenti (in senso largo, la circolazione di tutti i biglietti convertibili e anche quella degli assegni); deposito f., deposito in banca destinato a non essere usato e quindi ritirato per un certo tempo; moneta f., moneta con valore legale superiore a quello intrinseco. 2. s. m. (f. -a) a. Persona di fiducia che rappresenta o sostituisce altre o amministra un ente: ha mandato in propria vece un f.; f. di sindacato, della sezione d’un partito. Nelle scuole elementari del passato, f. (o maestro f.), il maestro responsabile dell’andamento di una scuola priva di un direttore titolare. F. di fabbrica, rappresentante dei lavoratori presso la direzione dell’impresa, eletto generalmente dagli stessi dipendenti. b. Soggetto a cui, nel negozio fiduciario, è trasferito il diritto. ◆ Avv. fiduciariaménte, per disposizione fiduciaria, per via fiduciaria: rappresentare fiduciariamente un istituto; trasferire fiduciariamente un diritto.