fin de non-recevoir
〈fẽ d nõ rësëvu̯àar〉 locuz. f., fr. (propr. «fine di non ricevere»; erroneo l’uso al masch. con cui è talvolta adoperata in Italia). – In senso proprio, nel linguaggio giur., mezzo procedurale tendente a stabilire che la domanda di chi intenta l’azione giudiziaria non è accoglibile. Per estens., nell’uso corrente, motivo per non accogliere una richiesta (ma la frase opporre una fin de non-recevoir è spesso usata, nel linguaggio giornalistico e diplomatico, col senso di «non dare risposta né positiva né negativa, ma solo dilatoria o interlocutoria alla richiesta di un altro stato»).