fondazione
fondazióne s. f. [dal lat. fundatio -onis, der. di fundare «fondare»]. – 1. L’opera, l’attività di fondare, in senso proprio: iniziare la f. di una palazzina; terreno adatto alla f.; sistemi di fondazione. Più com. in senso più ampio: la f. di una città; dalla f. di Roma, nelle datazioni che assumono come anno di partenza il 753 a. C. (lat. ab Urbe condita); la f. di una colonia; o nei sign. estens. di creazione, istituzione: la f. di un impero; la f. di un partito, di una setta religiosa, di una congregazione, di un monastero, di un istituto, di una scuola, di un giornale, di una rivista. Fig., il porre le basi, i principî di qualche cosa: f. di una nuova dottrina, di un metodo, di un sistema, ecc. 2. In senso concr.: a. La struttura di base di una costruzione, avente la funzione di trasmettere al suolo il carico totale di un edificio e le altre forze cui esso è soggetto (per es., la spinta del vento), distribuendoli in misura compatibile con le capacità portanti del terreno e in modo che sia assicurata la stabilità per un tempo indefinito: piano di fondazione, il piano di appoggio della struttura; frequente al plur.: f. superficiali, poco profonde, profonde; fondazioni in cemento armato. In partic.: f. continua, quella in muratura o in calcestruzzo non armato, oggi non usata se non per costruzioni di minime dimensioni; f. isolata, quella in cui i pilastri poggiano su strutture con base molto estesa (plinti); f. a pali, quella che poggia su elementi che scendono in profondità e possono essere battuti oppure ottenuti mediante gettata di calcestruzzo; f. a platea, generalmente usata su terreni cedevoli, consistente in una piattaforma in cemento armato. b. fig. Sostegno, base di una costruzione astratta (sinon. meno com. di fondamento): le f. della vita civile; La f. della metafisica dei costumi, titolo di un’opera di Kant (traduz. del ted. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten). Sul modello dell’ingl. foundation, il termine è inoltre usato nella filosofia contemporanea per indicare l’insieme dei principî, delle nozioni e degli argomenti sulla cui base vengono edificati e giustificati razionalmente, con pretese di validità universale, un sistema filosofico, un ambito dottrinario o una particolare concezione (gnoseologica, etica, estetica, politica); in epistemologia, individuazione dei fondamenti (logici, empirici o metafisici) di una scienza (spec. matematica e fisica) al fine di esplicitarne, in via definitiva, le condizioni di validità e il metodo d’indagine. 3. Nel linguaggio giur.: a. Istituzione di carattere privato riconosciuta come persona giuridica, caratterizzata dall’esistenza di un fondo patrimoniale destinato dalla volontà del fondatore a raggiungere nel tempo uno scopo determinato, senza perseguire fini di lucro. b. F. ecclesiastica, istituzione analoga alla prec., ma il cui patrimonio è destinato a fini di culto o comunque religiosi o proprî della Chiesa. Con senso più ristretto, in diritto canonico sono denominati f. ecclesiastiche i beni temporali dati in qualsiasi modo a una persona giuridica ecclesiastica con l’onere perpetuo, o per un tempo notevolmente lungo, di celebrare messe con i loro redditi annui o di compiere altre funzioni ecclesiastiche o determinate opere di carità, di pietà e di apostolato. c. Azione di fondazione, il titolo rappresentativo di una quota parte del capitale di una società per azioni riconosciuta ai promotori (fondatori) della società in compenso dell’opera da essi prestata.