frode
fròde (ant. fròda) s. f. [lat. fraus fraudis]. – 1. Atto o comportamento diretto a ledere con l’inganno un diritto altrui: carpire, ottenere, sottrarre con la f.; commettere f. in danno di qualcuno (o anche di un ente, di un’istituzione, dello stato); scoprire, denunciare una frode. In diritto privato, s’intende per frode ogni comportamento sleale in pregiudizio di altri, più grave della mala fede. In diritto penale, il termine frode indica una serie di condotte caratterizzate da modalità elusive previste come reato dal codice o dalle leggi speciali; frode in commercio, delitto contro l’industria e il commercio commesso da chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, o di un pubblico spaccio, consegna all’acquirente una cosa per un’altra, o che abbia comunque origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita (se la cosa è un alimento, si ha la f. alimentare); f. fiscale, comportamento realizzato con modalità artificiose (per es., allegazione di documenti contraffatti, emissione o utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, ecc.) e finalizzato all’evasione delle imposte; in partic., frode alla legge, violazione di una norma imperativa della legge, non esplicitamente nella sua formulazione letterale, ma implicitamente e indirettamente, contrastando cioè l’effettivo contenuto della norma; f. pia, atto con il quale, mediante interposta persona, si mira a beneficiare enti religiosi non riconosciuti; f. processuale, reato contro l’amministrazione della giustizia, consistente nel fatto di mutare artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone nel corso di un procedimento civile, amministrativo o penale, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o esperimento giudiziale ovvero il perito nell’esecuzione di una consulenza. 2. a. Più genericam., qualsiasi inganno, artificio o astuzia malvagia con cui si sorprende l’altrui buona fede: La frode, ond’ogne coscïenza è morsa, Può l’omo usare in colui che ’n lui fida E in quel che fidanza non imborsa (Dante); o chiuso inganno et amorosa froda (Petrarca); Gli accorgimenti e le più occulte f., Ch’usi femina o maga, a lei son note (T. Tasso). b. Nella teologia morale, inganno mediante azioni (distinto dal dolo, che è inganno mediante parole): f. scusabile o difensiva, se fa ricorso a stratagemmi o inganni prevedibili e non contrastanti con il diritto naturale, e perciò lecita o giustificata in determinati casi; f. cattiva, e quindi peccato, se commessa con l’intenzione di ingannare per un fine riprovevole o per giustificare il ricorso a mezzi illeciti.