fumus persecutionis
〈... persekuzi̯ònis〉 locuz. lat. [comp. di fumus «fumo» (e, estens., «sentore, indizio») e persecutio -onis «persecuzione»], usata in ital. come s. m. – Nel linguaggio politico e giornalistico, formula (ricalcata sull’espressione del diritto civile fumus boni iuris «verosimiglianza di buon diritto») con la quale si vuol segnalare la possibilità di intenti persecutorî da parte di un’autorità inquirente; è collegata in partic. all’istituto dell’immunità parlamentare, poiché il sospetto di persecuzione è una delle motivazioni che possono impedire l’autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari sottoposti a indagine giudiziaria.