giudiziario
giudiziàrio (ant. giudiciàrio, iudiciàrio) agg. [lat. iudiciarius]. – Che concerne i giudici, i giudizî o più genericam. l’amministrazione della giustizia: la carriera g.; l’attività g.; atti g.; oratoria o eloquenza g., più com. forense. In partic.: potere g., il potere che ha il compito di attuare e conservare l’ordine giuridico, attraverso l’interpretazione e l’applicazione della legge; ordinamento g., l’insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento degli organi giurisdizionali e, in senso più ristretto e più comune, l’insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento degli organi della magistratura ordinaria; ordine g., l’insieme delle persone chiamate a esercitare la funzione giurisdizionale; servizî g., quelli riguardanti l’amministrazione della giustizia; cronaca g., nei quotidiani, quella che contiene il resoconto dei varî processi in corso. Per altre locuz., anno g., autorità g., carceri g., comunicazione g., errore g., ferie g., polizia g., ufficiale g., ecc., v. sotto i singoli sostantivi; con riferimento a giudizio in senso generico, nella locuz. ant. astrologia g., v. astrologia.