giurisdizione
giurisdizióne s. f. [dal lat. iurisdictio -onis, cioè iuris dictio; cfr. giuridico]. – 1. a. In senso ampio, la competenza e la facoltà di applicare le leggi, che si concreta nell’attività dello stato (o anche di altri organismi interstatali o superstatali, come, per es., la g. internazionale, di pertinenza della Corte di giustizia internazionale, e la g. comunitaria, esercitata dalla Corte di giustizia delle comunità europee) diretta all’attuazione della norma giuridica nei casi particolari; anche, l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione. Come attività interna dello stato, si distingue, secondo il ramo del diritto che tende ad attuare, in: g. penale, che ha per oggetto il reato, i rei, le pene e le misure di sicurezza; g. civile, che concerne i rapporti di diritto privato e tutela interessi privati; g. amministrativa, che ha per oggetto i rapporti in cui è parte l’amministrazione nell’adempimento della sua attività pubblica, ed è esercitata prevalentemente dal Consiglio di stato. Secondo l’ampiezza dei diritti che tutela, si distingue in: g. ordinaria, che riguarda la generalità degli interessi tutelati dall’ordinamento giuridico, ed è esercitata dai magistrati civili e penali facenti parte dell’ordine giuridico ordinario per questioni generali, e da altri organi (Corte dei conti, tribunali amministrativi regionali, ecc.); e g. speciale, che ha per oggetto soltanto determinate categorie d’interessi. G. costituzionale, quella esercitata dalla Corte costituzionale con il compito di risolvere, in via giudiziaria, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, e anche i conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato. b. In senso ristretto, la sfera di competenza attribuita a un organo, o a un ordine di organi giudicanti: la g. del giudice ordinario; estendere, allargare, restringere la g., sottrarre alla g. di un organo; conflitti di g., v. conflitto. In partic., gradi di g., i varî esami cui può essere sottoposta una controversia, che, nel sistema processuale italiano sono tre, due di merito e uno di legittimità, che si svolgono: il primo, presso il conciliatore o il pretore o il tribunale; il secondo, di appello, rispettivamente davanti al pretore, al tribunale, alla Corte d’appello; il terzo, di cassazione, davanti alla Corte di cassazione. 2. Nel diritto ecclesiastico, una delle due potestà (detta anche potestà di governo) che ha la Chiesa per raggiungere il suo fine essenziale consistente nella salute delle anime (l’altra è la cosiddetta potestà d’ordine, cioè il potere di amministrare i sacramenti); si distingue in g. di fòro interno e g. di fòro esterno secondo che si eserciti esclusivamente nell’àmbito delle coscienze oppure nella sfera dei rapporti sociali, e comprende insieme i poteri di legiferare, di amministrare e di giudicare (in un senso più stretto, il diritto canonico vi comprende anche il potere di esaminare una controversia e di definirla con l’emanazione di una sentenza). 3. Potere in genere, e anche l’àmbito o il territorio su cui l’autorità o il potere si esercita: la g. di un prefetto, del capo di polizia, del commissariato; la g. di un vescovo. Per estens., e fig., l’àmbito in cui si esercita un’attività, anche intellettuale, o di cui si ha la responsabilità (come sinon. quindi, spesso scherz., di competenza).