guarentigia
guarentìgia (ant. guarantìgia o quarantìgia) s. f. [der. di guarentire] (pl. -gie o -ge). – Garanzia, sicurezza data o confermata con documento o pegno; in senso generico è ormai ant. o raro: dare, concedere, offrire, presentare le dovute g.; prestare una sicura, una solida g. (e così in senso fig.: oggetto che dà sufficienti g. di solidità). Più comune con riferimento a materia politica o giuridica: g. costituzionali, quelle poste dalla costituzione di uno stato a tutela della libertà del cittadino; g. della magistratura, quelle che si concretano nella inamovibilità dei giudici, posta a garanzia di un ordinato e indipendente esercizio delle funzioni giurisdizionali; g. processuali; provvedimenti disposti a g. dei diritti del cittadino; porsi sotto la g. dell’immunità parlamentare; e in usi fig., ormai rari: essere guarentigia di libertà, di democrazia, di progresso sociale. Come locuz. storica, legge delle guarentigie, legge emanata dal governo italiano (1871), ma non accettata dalla S. Sede, intesa ad assicurare al papa un insieme di condizioni che gli garantissero il libero esercizio del suo potere spirituale (per es., l’inviolabilità, l’immunità dei luoghi in cui risiedeva, e altri diritti).