habeas corpus
〈àbeas ...〉 locuz. lat. (propr. «abbi il [tuo] corpo», sottint. ad subjiciendum «per presentarlo [alla corte, in giudizio]»). – Nel diritto inglese, formula iniziale della norma (già affermata nel sec. 12° e richiamata poi nel 17°, soprattutto con la promulgazione dell’Habeas Corpus Act) che sancisce il principio dell’inviolabilità personale, secondo cui l’imputato ha diritto di conoscere la causa del suo arresto, e dev’essere immediatamente tradotto davanti al competente magistrato, il quale deve metterlo in libertà se egli può fornire cauzione di tornare in giudizio. Per estens., con riferimento generico all’istituto inglese, la locuzione è usata come s. m. per indicare le garanzie delle libertà personali del cittadino (assicurata, in Italia, dall’art. 13 della Costituzione).