imposta2
impòsta2 (o impósta) s. f. [lo stesso etimo della voce prec.]. – Tributo che gli enti pubblici impongono, senza corrispettivo di alcun servizio (diverso perciò da tassa), a tutti i cittadini che si trovano in determinate condizioni, in rapporto al patrimonio o al reddito, e destinato a fornire agli enti pubblici stessi i mezzi per la produzione di quei servizî che non recano benefici particolari ai singoli, ma un vantaggio alla collettività nel suo insieme. In partic.: i. generali, i. speciali, a seconda che colpiscano o no nella stessa misura tutti i settori di attività economica; i. erariali, i. locali, a seconda che siano applicate dallo stato o dagli enti locali; i. dirette, quelle basate sulle manifestazioni immediate della capacità contributiva, distinte in: i. sul reddito e i. sul patrimonio, a seconda dell’oggetto della loro imposizione, i. reali, che colpiscono le ricchezze per sé stesse senza tener conto della situazione economica, familiare, ecc. del soggetto cui appartengono (per es. l’i. fondiaria), e i. personali, che colpiscono il reddito globale o l’intero patrimonio tenendo conto di tutte le condizioni del soggetto; i. indirette, quelle basate sulle manifestazioni mediate della capacità contributiva, distinte in: i. sui trasferimenti a titolo gratuito (successioni e donazioni), e a titolo oneroso o sugli affari, cioè sugli atti giuridici e documenti (per es., registro, bollo) e sugli scambî, e i. sui consumi. In relazione all’aliquota, si distingue una i. progressiva, quella il cui ammontare aumenta in misura più che proporzionale alla base imponibile (e ha quindi aliquote crescenti), e un’i. regressiva, il cui ammontare aumenta in misura meno che proporzionale alla base imponibile (e ha quindi aliquote decrescenti). I. sostitutiva, tributo imposto sui redditi che, essendo esenti nel regime normale di imposizione, subiscono un trattamento più favorevole, normativamente disciplinato. I. regionale sulle attività produttive (sigla IRAP), imposta proporzionale sul valore aggiunto prodotto da imprenditori individuali, società, enti commerciali e non commerciali, lavoratori autonomi e organi dello stato, introdotta in vista di una semplificazione del sistema fiscale a cui questi soggetti sono sottoposti. Credito d’i., detrazione dall’imposta dovuta, che, entro dati limiti e secondo certi criterî, la legge prevede per evitare la doppia imposizione o sui redditi prodotti all’estero o sui redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali. Per l’i. sul valore aggiunto, v. IVA.