inibitoria
inibitòria s. f. [dall’agg. inibitorio]. – 1. In diritto: a. Provvedimento del giudice d’appello, con il quale, su istanza della parte interessata, viene revocata l’esecuzione provvisoria concessa dal giudice di primo grado o sospesa l’esecuzione iniziata. b. Provvedimento del giudice con cui, in caso di violazione di un obbligo di non fare, si ordina, su istanza del titolare di un diritto, la cessazione di un fatto lesivo del diritto stesso (per es., uso abusivo dell’immagine altrui, di una ditta, di un marchio, ecc.). 2. Nel diritto canonico, la proibizione sospensiva da parte del giudice dell’esercizio di un diritto controverso, quando vi sia timore che dal suo esercizio possa derivare danno al richiedente o ad altri.