internamento
internaménto s. m. [der. di internare]. – 1. a. Relegazione coattiva di persone in determinate località, lontane dai confini e sottoposte a speciale controllo, in caso di conflitto internazionale; può essere disposto, in ottemperanza alle norme del diritto internazionale, a carico di cittadini stranieri da parte di uno stato belligerante o neutrale, o anche, come misura di sicurezza, a carico di cittadini proprî (avversarî politici, persone politicamente sospette, ecc.). Per analogia, nel diritto marittimo, il sequestro di un’unità militare belligerante, compiuto da un governo neutrale qualora essa non lasci un determinato porto entro il tempo consentito dal diritto internazionale. b. Provvedimento di ammissione definitiva in un ospedale psichiatrico, pubblico o privato, di persona affetta da malattia mentale, che con la legislazione non più in vigore veniva adottato dal presidente del tribunale su proposta del direttore dell’ospedale (attualmente l’ammissione prende il nome di «trattamento sanitario obbligatorio» – indicato anche con la sigla TSO –, che avviene in seguito a ordinanza del sindaco e ha la durata di 7 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta del responsabile del servizio ospedaliero). c. La condizione stessa di chi è internato, e il periodo di tempo per il quale si protrae: durante, dopo l’i.; l’i. è durato un anno. 2. Poco com. con il sign. intr. del verbo, l’atto d’internarsi, di penetrare nell’interno di un luogo: l’i. nell’isola era ostacolato dalla folta vegetazione.