istituto
(ant. instituto) s. m. [dal lat. institutum (der. di instituĕre: v. istituire), propr. «ciò che è stato stabilito», e in partic. «proposito, scopo», «norma, principio, ordinamento della vita privata o pubblica derivato dai costumi, dalla consuetudine, dalla costituzione politica», «insegnamento»]. – 1. Ente pubblico o privato, organizzato con leggi proprie in ordine a un determinato fine (assistenziale, culturale, sociale, commerciale, ecc.), per lo più specificato dalla denominazione o intitolazione dell’ente stesso: i. di mendicità; i. ospedaliero; i. previdenziale; I. italiano per la storia antica; I. italiano di cultura di Bruxelles; I. nazionale per il commercio estero; I. centrale di statistica; I. editoriale italiano; I. centrale di patologia del libro; i. di bellezza, per la cura estetica della persona. In partic.: a. Istituti d’istruzione, quelli, pubblici o privati, cui è affidato il compito di impartire l’istruzione nei varî gradi in cui essa si articola (scuole elementari e secondarie, università), tra cui alcuni, nel campo della scuola secondaria, hanno nome specifico (ginnasio, liceo), mentre altri comprendono il nome di istituto nella propria denominazione (i. magistrale, i. tecnico); nell’uso, spec. scolastico, il termine è però usato genericam. per qualsiasi scuola secondaria: il capo o il preside dell’i.; gli alunni che frequentano l’istituto. b. Settore di una facoltà universitaria, con a capo un direttore, dotato di biblioteche, laboratorî, ecc., che organizza e coordina le attività didattiche e di ricerca relative a una disciplina o a più discipline affini: i. di fisica, di filologia italiana, di storia del diritto italiano. c. Istituti di educazione, nome comprensivo dei convitti nazionali e, spec. in passato, degli educandati femminili. d. I. di credito, denominazione data comunem. alle imprese di credito costituite sotto forma di società per azioni. I. di emissione, banca autorizzata ad emettere banconote a corso legale. e. Istituti di prevenzione e di pena, gli stabilimenti destinati all’esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza detentive. f. I. religioso, nel linguaggio eccles. usuale (non giuridico), denominazione generica delle congregazioni religiose (con voti semplici) e delle società senza voti i cui membri sono laici. Con sign. più generico, abbracciare l’i. monastico, lo stato, la vita monastica. 2. letter. Ciò che si è stabilito di fare, e quindi assunto, scopo prefisso: allontanarsi dal proprio i.; non appartiene al mio i. far questo; è cosa contraria al nostro i.; ché se poi anche Roma piegò alle leggi universali, ed ebbe il suo fine come il suo principio, non è mio instituto il riferirne le ragioni (P. Verri). Anche, proposito deliberato: per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia (Leopardi). 3. I. giuridico: complesso dei principî e delle norme che regolano un determinato fenomeno sociale (e anche il fenomeno stesso in quanto è regolato da tali norme); fenomeno che non si identifica con una persona, fisica o giuridica, né con una pluralità di persone, ma piuttosto con un rapporto o con una serie di rapporti giuridici fra varî soggetti: l’i. (giuridico) della famiglia, della proprietà (nel diritto privato), della rappresentanza politica (nel diritto pubblico).