istituzione
istituzióne (ant. instituzióne) s. f. [dal lat. institutio -onis «proposito, regola, consuetudine; istruzione», der. di instituĕre: v. istituire]. – 1. a. L’atto o il complesso di atti con cui si istituisce, cioè si fonda, si stabilisce, si introduce nell’uso qualche cosa: i. di un’accademia, di una biblioteca, di un ordine religioso o cavalleresco, di una cerimonia, di una festa, di una borsa di studio; un organismo di recente i., di i. antica. b. Designazione, nomina, limitatamente all’espressione i. di erede, da parte del testatore. c. I. canonica, la collazione di un beneficio fatta dalla competente autorità ecclesiastica (per un altro sign. della locuzione, v. più avanti). 2. In senso concr., ciò che è stato istituito (con sign. analogo, ma più ampio, di istituto nel sign. 1). In partic.: a. Organo o ente istituito per un determinato fine: i. assistenziale; i. di beneficenza; i. culturale; i. canonica (o ecclesiastica), ogni istituto formalmente eretto o approvato dall’autorità della Chiesa. b. Ordinamento, nel campo sociale, religioso, morale, politico, fondato su una legge o accettato per tradizione, e le stesse norme, consuetudini, leggi fondamentali su cui si regge un’organizzazione politica: l’i. del matrimonio; l’i. della rappresentanza popolare; promuovere i. utili; le i. municipali, patrie, nazionali; le i. repubblicane; essere rispettoso delle i.; promuovere, tentare un attacco alle i.; scherz.: è un’i., di persona o cosa che è stata a lungo presente o attiva in un luogo, in un ambiente, costituendone quindi un elemento caratteristico: quel cinema era un’i. del quartiere. c. In senso più ampio, qualunque società o corpo sociale ordinato e organizzato giuridicamente. 3. a. ant. Istruzione, educazione, sia nelle basi del sapere in genere sia in una particolare disciplina: l’«I. oratoria» di Quintiliano (cioè l’opera latina Institutionis oratoriae libri XII); l’i. dei giovani, dei figli. b. Al plur., gli elementi fondamentali di una disciplina: istituzioni di fisica teorica; l’uso è particolarm. vivo nelle scienze giuridiche: istituzioni di diritto civile; per antonomasia, Istituzioni (lat. Institutiones), titolo di una parte della legislazione giustinianea. Con accezione simile, e più generica, gli elementi indispensabili per lo sviluppo degli studî di una disciplina: istituzioni matematiche.