istruzione
istruzióne (ant. instruzióne) s. f. [dal lat. instructio -onis, der. di instruĕre: v. istruire]. – 1. a. L’attività, l’opera svolta per istruire attraverso l’insegnamento (o anche, in qualche caso, solo mediante l’addestramento), e il risultato o frutto di tale attività; in senso passivo, il venire istruito: attendere all’i. dei giovani (diverso da educazione, che ha sign. più ampio e implica un’azione diretta sullo spirito più che sull’intelletto); i. teorica, pratica; i. letteraria, scientifica, tecnica, professionale; i. religiosa; i. militare, premilitare; richiamo alle armi per un periodo d’i.; corso d’i. dei cani per servizî di polizia. In partic., l’opera di ammaestramento dei giovani che si compie in modo sistematico nella scuola: i. pubblica, impartita nelle scuole statali o comunali; i. privata, impartita da educatori o in istituti privati; i. obbligatoria, la frequenza delle scuole elementari e della scuola media e superiore, imposta per legge dai 6 ai 16 anni d’età; i. primaria, secondaria o media, i. superiore, che si compiono rispettivam. nelle scuole elementari, negli istituti medî, nelle facoltà o istituti universitarî; ministero della Pubblica I., quello che ha la suprema direzione degli studî e dell’educazione dei giovani nelle scuole di ogni ordine e grado; assessore alla pubblica i., o assessore per l’i., nelle giunte comunali e regionali. I. programmata, metodo d’insegnamento che consiste nel fare apprendere all’allievo le nozioni volute attraverso una sequenza preordinata, che passa dalle informazioni semplici alla conoscenza di nozioni più elaborate, utilizzando i varî sussidî didattici. b. Il complesso delle cognizioni acquisite: avere poca, molta i.; essere privo d’i.; ha un’i. modesta, superficiale; la sua i. è assai lacunosa. 2. a. Norma, direttiva, data verbalmente o per iscritto a una persona perché sappia regolarsi nel suo operato, soprattutto quando sia incaricata di qualche ufficio, missione, commissione, o comunque agisca alle dipendenze e per conto d’altri: era stato inviato un ispettore con l’i. di accertare alcune irregolarità ammistrative. Per lo più usato al plur.: i. diplomatiche, le direttive che i governi sogliono impartire ai proprî agenti diplomatici; dare, fornire, mandare, ricevere istruzioni; attendere i. dal proprio governo; la ditta ha diramato i. particolareggiate a tutti i suoi concessionarî; il comandante ricevette una busta sigillata con le i. segrete sulla rotta da seguire; agire in modo conforme, contrario alle istruzioni. Nelle forze armate, foglio d’istruzioni, foglio contenente ordini per la condotta di operazioni belliche, firmato dal comando supremo o da altra autorità militare. b. Più genericam., avvertimento, prescrizione: attenersi alle i. del medico; dare istruzioni sul modo di far funzionare un apparecchio. c. In informatica, elemento della programmazione con cui si richiede al computer, attraverso un codice prestabilito, l’esecuzione di una determinata operazione (leggere dati in ingresso, effettuare un calcolo, una selezione, ecc.). I. al secondo, unità di misura della potenza di calcolo di un calcolatore elettronico, lo stesso che informazione al secondo (v. informazione, n. 3 c). d. Scrittura, in genere breve, contenuta spesso in apposito foglietto stampato, che si unisce a un oggetto o a un prodotto in vendita per illustrare il modo di adoperarli: istruzioni per l’uso (di un medicinale o altro); a ogni boccettina d’estratto è allegata l’i. sul modo di fare il liquore; foglio, manuale, libretto di istruzioni per l’uso di un apparecchio. Nella ricetta medica, l’indicazione fornita al paziente circa l’uso della medicina prescritta. e. ant. Informazione, notizia di qualche cosa: In che stato, in che termine si trove E Francia e Carlo, instruzion vera ebbe (Ariosto). 3. Nel processo civile, l’attività diretta all’ammissione delle prove (i. probatoria), e la fase del processo durante la quale si svolge tale attività; nel processo penale, l’attività spiegata dall’autorità giudiziaria per raccogliere tutti gli elementi necessarî al giudizio. In senso più specifico, sempre nel processo penale, fase del processo destinata a raccogliere elementi di giudizio necessarî a decidere se si debba o no portare al dibattimento l’imputato; il cod. proc. pen. dal 1930 prevedeva una i. formale, a carattere giurisdizionale, compiuta dal giudice istruttore o dal consigliere delegato della sezione istruttoria, e una i. sommaria, a carattere accusatorio, compiuta dal procuratore della Repubblica, dal procuratore generale presso la Corte d’appello oppure dal pretore in veste di pubblico ministero; il cod. proc. pen. del 1988 non prevede invece una fase istruttoria in quanto la prova, di regola, si forma nel dibattimento attraverso l’i. dibattimentale.