ius
s. neutro lat. (propr. «diritto»), usato in ital. al masch. – Parola usata anche in contesti italiani per indicare, in tono più enfatico e solenne, il diritto (cfr. la forma italianizzata giure). Seguita da particolari determinazioni, indica o estese branche o speciali istituti o particolari consuetudini del diritto romano e medievale: ius civile, nel linguaggio giur. romano, il diritto di tutto un popolo e, senz’altra aggiunta, del popolo romano; ius gentium «diritto delle genti» (v. gente2, n. 2 a); ius italicum «diritto italico» (v. italico); ius connubii, istituto del diritto romano, analogo alla epigamia greca, consistente nella capacità di contrarre matrimonio valido agli effetti civili; ius gladii (propr. «diritto di spada»), nello stato feudale, il diritto riconosciuto al barone di infliggere la pena capitale. In partic., ius primae noctis (v. la voce). Talora anche in usi scherz., spec. in passato: per es., ius murmurandi, il diritto di mormorare, di esprimere le proprie critiche, il proprio dissenso, che, se esercitato sottovoce, non può essere represso neanche in regime totalitario.