lavoratore
lavoratóre s. m. (f. -trice, pop. -tóra) [der. di lavorare]. – 1. a. In genere, chi lavora esercitando un mestiere o una professione e sim.: i. l. manuali; i. l. intellettuali; i. l. della penna, del cervello, del pensiero, i l. del braccio e della mente (talora scherz. o iron.). Anticam. indicava per antonomasia il contadino: gli comandò che alla villa n’andasse, e quivi co’ suoi l. si dimorasse (Boccaccio). Usato assol., chi lavora con impegno, chi si applica intensamente al lavoro: è un l., un vero l., un buon l.; sua madre era una gran lavoratrice. b. Determinando la categoria: l. agricoli, del commercio, dell’industria; l. metallurgici, tessili (e in generale, l. salariati; la classe dei l.; il sindacato dei lavoratori); un l., una lavoratrice a domicilio, che presta la propria opera eseguendo il lavoro in casa propria; lavoratrici domestiche (oggi assai più usate le espressioni collaboratrici familiari, o più brevemente colf, e collaboratrici domestiche), addette alla cura della casa e di chi vi abita (donne di servizio, baby sitter, badanti, ecc.). In senso più tecnico, l. subordinato (o dipendente), soggetto del contratto di lavoro che si obbliga mediante retribuzione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore; l. autonomo, la persona che nel contratto d’opera si obbliga, senza vincoli di subordinazione, a prestare al committente, dietro un corrispettivo, il risultato del proprio lavoro; l. temporaneo, assunto con contratto a tempo determinato; l. stagionale, che presta la propria opera, per lo più di fatica, per un periodo circoscritto ad attività stagionali quali la vendemmia, la raccolta delle olive, ecc.; l. part time (v.); l. atipico (o, fam., l. cococò, v. cococò), la cui attività lavorativa, parasubordinata, è regolata dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dalla normativa vigente; l. socialmente utile (o di pubblica utilità), impiegato in servizî di pubblica utilità sovvenzionati con fondi pubblici speciali (si tratta, per lo più, di lavoratori in mobilità collocati presso un’azienda diversa da quella originaria che versa loro solo una parte del salario, integrato per la parte restante dall’intervento statale); l. a progetto, lavoratore a tempo determinato la cui attività è finalizzata alla realizzazione di un determinato obiettivo, previsto dal contratto, indipendentemente dalle ore di lavoro necessarie a raggiungerlo; l. interinale o in affitto, che presta la propria attività secondo le modalità del lavoro interinale (cfr. lavoro, nel sign. 1 d). Statuto dei l., denominazione corrente della legge 20 marzo 1970, n. 300, che, in attuazione dei principî sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, stabilisce tra l’altro norme sul collocamento, sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e attività sindacale. Inno dei l., inno socialista musicato nel 1886 da A. Galli su parole di F. Turati, che comincia con le parole «Su fratelli, su compagni». 2. Nell’industria tessile, uno degli organi cardanti della carda.