legge mancia
loc. s.le f. (iron.) Legge che, su sollecitazione di singoli parlamentari, finanzia svariati interventi particolari e limitati, da realizzare sul territorio, venendo incontro in particolar modo alle richieste delle realtà amministrative locali più piccole. ◆ Spunta di nuovo, infine, con una delle norme contenute nel complesso emendamento sugli enti locali, presentato dal relatore alla Finanziaria Guido Crosetto (FI) la cosiddetta «legge mancia», cioè il finanziamento degli «interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale», bloccato nell’ottobre scorso tra mille polemiche. (Roberto Petrini, Repubblica, 16 novembre 2004, p. 11, Economia) • Ogni anno un centinaio di milioni di euro finiscono in mille rivoli a finanziare le opere e gli interventi più disparati anche nei posti più sperduti del Paese: 20 mila euro qua, 30 mila là. Sono i parlamentari a segnalare i progetti da promuovere che poi tutti assieme vanno a formare la cosiddetta «legge mancia». (Stampa, 21 febbraio 2012, p. 3, Primo Piano).
Composto dal s. f. legge e dal s. f. mancia.