legge-scudo
(legge scudo), loc. s.le f. Provvedimento legislativo finalizzato a proteggere, a mettere al riparo qualcuno da qualcosa. ◆ [tit.] Legge-scudo per i vertici dello Stato (Sicilia, 19 giugno 2003, p. 1, Prima pagina) • Silvio Berlusconi, oggi, non sarà in aula per partecipare a quella che sarà l’ultima udienza del processo stralcio Sme. Il processo si bloccherà sia per la nuova legge scudo sull’immunità per le cinque più alte cariche dello Stato, sia per la probabile eccezione di incostituzionalità. (Corriere della sera, 25 giugno 2003, p. 19, Cronache) • La Corte Costituzionale ha deciso: il Lodo Schifani è illegittimo e perciò lo si può dichiarare decaduto. […] Il Lodo, come si ricorderà, era una legge-scudo. Prevedeva che le cinque più alte cariche dello Stato (presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, presidenti di Senato e Camera, presidente della Corte Costituzionale) fossero al riparo da processi penali «per tutta la durata del mandato». (Francesco Grignetti, Stampa, 14 gennaio 2004, p. 3, Interno).
Composto dal s. f. legge e dal s. m. scudo.