liberatorio
liberatòrio agg. [der. di liberare]. – 1. Che libera da un’obbligazione, da un vincolo. Nel linguaggio giur. ed econ.: pagamento l., quello con cui il debitore (o chi è altrimenti obbligato) soddisfa il credito; espromissioni l. (v. espromissione); potere l., il potere, attribuito dallo stato a monete e biglietti di banca o di stato, di estinguere obbligazioni che importino un pagamento; credito l., situazione che si verifica negli scambî con l’estero in regime di compensazione generale allorché l’utilizzazione del credito disposto dall’estero o sull’estero avvenga alla presentazione dei documenti della spedizione senza attendere, per la liquidazione, il turno di maturazione del clearing. In diritto civile, abbandono l., facoltà concessa a chi, per essere titolare di un diritto reale su un determinato bene, è tenuto a una prestazione, di liberarsi della relativa obbligazione, abbandonando il bene stesso e rinunciando quindi alla titolarità del diritto (per es., l’abbandono del diritto su un muro comune per ottenere l’esonero del contributo alle spese di riparazione; la rinuncia al diritto enfiteutico per liberarsi dal pagamento del canone; ecc.). 2. Con uso fig., che ha la capacità di risolvere situazioni di tensione psichica o di liberare energie compresse: atti, eventi, comportamenti l., o che hanno potere l., funzione liberatoria.