ne bis in idem
(lat. «non due volte nel medesimo fatto»). – Massima che, nel suo sign. originario, enuncia un principio giuridico tendente a evitare la duplicazione degli atti che mirano a un medesimo scopo o riguardano il medesimo caso; così, nell’antico diritto processuale romano, affermava che una medesima azione giudiziaria non poteva essere sperimentata una seconda volta, qualunque fosse stato l’esito della prima; analogam., nel diritto processuale moderno, enuncia il fondamentale principio che non consente, una volta che una causa sia stata definitivamente risolta con sentenza inappellabile, di rinnovarla contro la stessa persona e per lo stesso oggetto. Con accezione più generica, nell’uso com., invito a non ripetersi, a non esprimere due volte un giudizio sullo stesso argomento, oppure a non cadere due volte nello stesso errore.