nemo ad impossibilia tenetur
‹... impossibìlia ...› (lat. «nessuno può essere costretto a cose impossibili»). – Aforisma del diritto comune, che costituisce una delle principali regole del moderno diritto delle obbligazioni, per il quale fra i requisiti essenziali del contratto vi deve essere quello della possibilità del suo oggetto. La frase è spesso ripetuta con sign. generico.