offendicula
‹offendìkula› s. neutro pl., lat. [plur. di offendicŭlum «intoppo, impedimento», der. di offendĕre nel sign. originario di «urtare contro, inciampare»], usato in ital. al masch. plur. – Termine con cui, nella dottrina giuridica, sono tradizionalmente indicati i mezzi atti a creare un ostacolo (filo spinato o elettrificato, punte di vetro o metalliche, ecc.) posti per prevenire violazioni di domicilio o di proprietà o più in generale aggressioni domestiche. È molto discussa in dottrina e in giurisprudenza (in mancanza di una normativa specifica) l’eventuale responsabilità di chi li abbia posti, quando causino morte o lesioni gravi a terze persone (anche nel caso che siano quelle stesse contro cui ci si intendeva difendere).