ordinamento
ordinaménto s. m. [der. di ordinare]. – 1. L’atto di ordinare; operazione, o complesso di operazioni, di attività, di interventi, mediante cui si dà ordine, cioè regolare disposizione, assetto, funzionamento a qualche cosa: o. delle schede; o. di una serie di fascicoli per numero progressivo; o. delle idee; curare l’o. di un archivio; provvedere all’o. delle milizie. 2. L’effetto dell’ordinare; il modo con cui un ente o un complesso di enti o di elementi è ordinato, cioè collocato, disposto, oppure organizzato e regolato nel suo funzionamento: l’o. di un indice può essere alfabetico o per materia; il nuovo o. dei collegi, delle scuole (o scolastico), dell’università, di una comunità; l’o. dell’esercito romano, della cavalleria medievale; l’o. della società feudale; l’o. gerarchico della Chiesa, della burocrazia, degli impiegati dello stato; l’o. amministrativo dello stato italiano; mutare, rinnovare, rovesciare, disciplinare l’o. di una società. In biblioteconomia, la sistemazione materiale dei libri posseduti da una biblioteca, che può essere basata soltanto sulle dimensioni dei singoli pezzi (o. per formato), oppure organizzata secondo più o meno minuziose classificazioni per materie (o. per materie, o sistematico). In matematica, o. di un insieme, la disposizione dei suoi elementi in un determinato ordine, sulla base di una certa «relazione d’ordine»: un insieme può essere caratterizzato da un o. completo se la relazione d’ordine permette in ogni caso, dati due elementi, di considerare l’uno come «precedente» e l’altro come «successivo»; oppure da un o. parziale se la relazione d’ordine introdotta non lega tutte le possibili coppie di elementi, ma solo alcune. 3. a. Complesso di norme che ordinano e disciplinano una determinata istituzione o attività: o. giuridico (termine comprensivo dei varî ordinamenti particolari: o. militare, marittimo, giudiziario, scolastico, universitario; o. civili, ecclesiastici, ecc.); principî generali dell’o. giuridico dello stato; principio estraneo all’o. giuridico italiano; art. 28 dell’o. dello stato civile. b. Nel diritto italiano dell’età comunale, al plur., nome di particolari statuti riguardanti determinate materie, tra cui importanti quelli emanati dai Comuni a reggimento popolare per limitare i diritti dei grandi o magnati: gli o. del popolo, promulgati a Pistoia nel 1284; gli o. di giustizia, emanati a Firenze nel 1293. 4. Istituzione, in quanto ha una sua organizzazione stabile e ben definita; anche in questa accezione, soprattutto nell’espressione o. giuridico, che comprende in sé ogni forma di organizzazione sociale: lo stato è il primo fondamentale o. giuridico; sono o. giuridici la Chiesa e gli enti pubblici minori; o. giuridici privati, quelli che collegano la propria ragion d’essere a particolari atteggiamenti della vita collettiva degli individui (per es., società, associazioni, la stessa famiglia).