ordinanza
s. f. [der. di ordinare; negli usi mod. del sign. 2 e in alcuni usi del sign. 3, ricalca il fr. ordonnance]. – 1. Ordine, cioè collocamento, disposizione ordinata. Il termine, che anticam. ebbe uso generico, sopravvive oggi, con senso ormai storico, solo in espressioni relative alla strategia e all’ordinamento militare: a. Schieramento di reparti armati, soprattutto per un combattimento: mettere, disporre i soldati in o.; disporsi, stare, marciare in o.; o. offensiva, difensiva; per estens., la schiera stessa, l’insieme dei reparti ordinati: spiegare l’o. o le o.; E l’o. poi, larga di fronte, Di fianchi angusta, spiega in verso il piano (T. Tasso); a lento passo Procedea l’o. (Caro). Analogam., o. di una flotta, la formazione delle navi di una forza navale, schierata a battaglia. b. Ordinamento, organizzazione, di un esercito, di una milizia, di una marina militare. In partic., o. dei battaglioni della milizia, lo statuto dato a Firenze (sec. 16°) alle milizie cittadine costituite per volontà di Machiavelli; per estens., furono dette ordinanze le milizie stesse, cioè l’esercito «proprio», contrapposto alle milizie mercenarie (nel tempo, la parola assunse anche altri sign., indicando ora una divisione della milizia, ora la milizia stanziale, ecc.). 2. a. Ordine emanato da un’autorità; norma, provvedimento di carattere legislativo o amministrativo. In partic., o. amministrative, provvedimenti emanati da autorità amministrative (in partic. sindaci e prefetti, nell’ambito delle loro competenze) per motivi di necessità e urgenza (manca comunque una normativa specifica sul contenuto di questo genere di provvedimenti); o. amministrative interne (generalmente circolari), quelle emanate dalle autorità gerarchicamente superiori per disciplinare l’attività degli organi e degli uffici dipendenti. b. Nel procedimento civile e penale, provvedimento emesso dal giudice per regolare il corso del procedimento stesso e in ciò distinto dalla sentenza, che ha invece la finalità di decidere la controversia o almeno parti rilevanti di essa. c. Nel diritto corporativo, o. corporative, le norme emanate da una corporazione per la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro. 3. Nel linguaggio milit., d’ordinanza, fuori ordinanza, locuz. agg. usate per definire rispettivam. ciò che è o che non è conforme al regolamento (o, anche, che è attuato come di consueto o, invece, in particolari circostanze): uniforme, cappotto, scarpe, pistola d’o., o fuori o.; suonare il silenzio fuori o. (v. silenzio, n. 1 b); marcia d’o., la composizione musicale destinata ad accompagnare la marcia di un determinato corpo di truppa. Ufficiale d’o., in passato, ufficiale di grado inferiore addetto a un alto ufficiale, attualmente denominato ufficiale addetto. 4. Con sign. concr., in marina, il militare che era addetto al servizio personale di un ufficiale. Con tale termine fu anche designato il militare che aveva mansioni analoghe nell’esercito e nell’aeronautica, per il quale prevalse in seguito la denominazione di attendente.