pensione
pensióne s. f. [dal lat. pensio -onis, propr. «pagamento» (da fare in un giorno fissato, quindi anche «pigione, fitto»), der. di pendĕre «pagare»]. – 1. Rendita permanente o temporanea che lo stato o gli istituti di previdenza corrispondono ai lavoratori del settore pubblico o privato, oppure ai loro familiari o ad altri aventi diritto, in relazione a un pregresso periodo di servizio o di attività lavorativa, per lo più in occasione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, o anche a seguito di eventi che abbiano determinato la morte o uno stato di grave menomazione fisica o psichica: chiedere la p. anticipata; avere diritto alla p.; liquidare, pagare la p.; riscuotere, ritirare la p.; trattenuta di p., la quota che si trattiene dallo stipendio dei lavoratori per costituire il fondo pensioni. Il sistema previdenziale italiano prevede la distinzione in p. di anzianità, prestazione spettante al lavoratore dopo un minimo di 35 anni di servizio e avendo compiuto 61 anni per i dipendenti e 62 per gli autonomi (si prescinde dal requisito anagrafico in caso di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni), e in p. di vecchiaia, spettante a chi abbia raggiunto l’età pensionabile – al momento fissata in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne – e possa vantare un periodo minimo di 5 anni di contribuzione effettiva. Attualmente sono state abrogate le cosiddette pensioni baby, espressione con cui si definivano le pensioni di anzianità spettanti nel pubblico impiego a lavoratori anche molto giovani per i quali fossero state versate solo 20 annualità di contribuzione (15 per le donne con figli). P. reversibile è quella che, alla morte del titolare, viene corrisposta al coniuge o ai figli minorenni; in termini più specifici essa prende il nome di p. di reversibilità, se il lavoratore al momento del decesso sia già pensionato, e di p. indiretta, se la prestazione trae il titolo dalla morte del lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato; p. privilegiata, corrisposta ai cittadini, o anche a congiunti di cittadini, divenuti invalidi o deceduti per cause di servizio (p. privilegiata ordinaria) o per fatti di guerra (p. privilegiata di guerra, o semplicem. p. di guerra), indipendentemente dall’età raggiunta e dagli anni di servizio prestati; p. sociale, erogata dagli istituti di previdenza ai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età e siano privi di reddito (dal 1996 è stata sostituita con un assegno sociale, corrisposto anche a soggetti che percepiscono redditi inferiori all’importo dell’assegno stesso); p. integrativa (talvolta anche complementare), costituita individualmente tramite un’assicurazione sociale privata; pensioni d’annata, espressione giornalistica con cui sono indicate le pensioni attribuite in anni nei quali erano particolarmente misere rispetto a quelle concesse in seguito (con iron. accostamento a vino d’annata, che è invece quello migliore); pensioni d’oro, nel linguaggio giornalistico, espressione coniata con intento polemico per indicare le pensioni concesse ad alcune categorie professionali e ritenute privilegiate perché poco eque nei confronti dei lavoratori medî comuni; collocare, mandare, mettere in p., andare, essere in p., lo stesso che a riposo, che è la locuz. burocratica ufficiale; in pensione, con uso aggettivale, lo stesso che pensionato: ufficiale, professore, impiegato, operaio in pensione. 2. Anticam. il termine indicò: a. La retribuzione di funzionarî in attività di servizio. b. Gli oneri di cui erano a volte gravati i benefici ecclesiastici a favore di chierici bisognosi, o per altra ragione. c. I tributi pagati dai sudditi al signore, e anche da stati vinti a stati vincitori. d. L’elargizione vitalizia (p. di grazia) concessa benignamente dai sovrani assoluti a chi li avesse utilmente serviti. 3. a. Prestazione di vitto e alloggio (talvolta soltanto di vitto) fornita dietro corrispettivo di una somma fissa giornaliera: fare p., tenere a p., fornire vitto e alloggio ai pensionanti (in quella trattoria fanno anche p.); stare a p. presso una famiglia; p. completa, comprensiva di tutti i pasti della giornata; mezza p., comprensiva della prima colazione e di un solo pasto al giorno, generalm. quello serale. b. La somma che si paga per la prestazione di vitto e alloggio: la p. è di ottanta euro al giorno; pagare la pensione. c. L’edificio, la casa che ospita dei pensionanti: la p. è in via Roma; p. di prima, di seconda categoria; anche, albergo con clientela non molto numerosa, e generalm. poco fluttuante, cui è riservato un trattamento di tipo familiare: la località è piena di alberghi e pensioni; una p. sul mare. 4. Nel linguaggio di banca, denominazione di alcune operazioni: effetti in p., le cambiali cedute a una banca con girata in bianco contro riscossione di un determinato importo, con l’obbligo da parte del girante di ritirarle prima della scadenza rimborsando la somma ricevuta più gli interessi per il tempo decorso; p. di titoli, le anticipazioni su titoli nelle quali i clienti cedono titoli e valori agli istituti sovventori in base a un determinato corso e si obbligano a ritirare gli stessi titoli o altri equivalenti in base al medesimo corso pattuito, corrispondendo gli interessi sulla somma loro anticipata, per tutto il tempo della durata del contratto. ◆ Dim. pensioncèlla, pensioncina; spreg. pensionùccia; pegg. pensionàccia, tutti esclusivam. nei sign. 1 e 3.