postfatto
s. m. [dal lat. tardo (giur.) postfactum o post factum «ciò che è fatto dopo, fatto successivo»]. – Nella dottrina penalistica, p. non punibile (ted. straflose Nachtat), ogni azione che costituisca di per sé reato, ma che non è punibile in quanto tale quando possa essere inquadrata in una condotta antecedente, materialmente diversa, ma di cui costituisca una conseguenza logica e necessaria e che realizzi l’ipotesi globale di un reato più grave (così, per es., lo spacciare monete false, azione di per sé punibile, viene compresa come postfatto nella più generale ipotesi criminosa di falsificazione e spendita di monete falsificate).